I compiti dell'Azienda sanitaria

L'Azienda assicura il diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, attraverso l'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria, garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse, secondo i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) qui di seguito specificati:
• assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro:
profilassi delle malattie infettive e parassitarie; tutela della collettività e dei singoli dai rischi connessi con gli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinanti ambientali;
• tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi con gli ambienti di lavoro; sanità pubblica veterinaria;
• tutela igienico-sanitaria degli alimenti; sorveglianza e prevenzione nutrizionale; attività di prevenzione rivolte alla persona:
- vaccinazioni obbligatorie e raccomandate;
- programmi di diagnosi precoce; servizio medico-legale.


Assistenza ospedaliera
• pronto soccorso;
• degenza ordinaria;
• Day Hospital e Day Surgery;
• interventi ospedalieri a domicilio;
• riabilitazione;
• raccolta, lavorazione, controllo e distribuzione degli emocomponenti e servizi trasfusionali;
• attività di prelievo, conservazione e distribuzione di tessuti;
• attività di trapianto d'organi e tessuti.

Assistenza specifica per particolari categorie di cittadini:
• invalidi: prestazioni sanitarie previste dai rispettivi ordinamenti alla data d'entrata in vigore della Legge 833/78;
• soggetti affetti da malattie rare: prestazioni d'assistenza sanitaria finalizzate alla diagnosi, al trattamento e al monitoraggio della malattia o alla prevenzione degli ulteriori aggravamenti; soggetti affetti da fibrosi cistica: fornitura di materiale medico, tecnico e farmaceutico, compresi i supplementi nutrizionali;
• nefropatie, cronici in trattamento dialitico: rimborso spese di trasporto al centro dialisi e altre provvidenze su determinazione regionale;
• diabetici: fornitura gratuita d'ulteriori presidi diagnostici e terapeutici;
• soggetti affetti da Morbo di Hansen: fornitura gratuita d'accertamenti diagnostici e farmaci specifici, spese di viaggio per l'esecuzione del trattamento;
• cittadini residenti in Italia autorizzati alle cure all'estero: assistenza sanitaria autorizzata. Una serie di prestazioni e servizi sono invece totalmente o parzialmente esclusi dai LEA.

Le prestazioni e i servizi totalmente esclusi sono:
• chirurgia estetica non conseguente a incidenti, malattie o malformazioni congenite;
• circoncisione rituale maschile;
• medicine non convenzionali (agopuntura, fitoterapia, omeopatia, chiropratica, etc);
• vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero;
• certificazioni mediche non rispondenti ai fini di tutela della salute collettiva, anche quando richieste da disposizioni di legge (certificazioni di idoneità alla pratica d'attività sportiva agonistica e non, idoneità al servizio civile, rilascio patenti, etc);
• prestazioni di medicina fisico-riabilitativa ambulatoriale: esercizio assistito in acqua, idromassoterapia, ginnastica vascolare in acqua, diatermia a onde corte e microonde, agopuntura con moxa revul-sivante, ipertemia NAS, laserterapia antalgica, massoterapia distrettuale riflessogena, pressoterapia o presso-depressoterapia intermittente, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, trazione scheletrica, ionoforesi, mesoterapia, fotoforesi terapeutica, fotochemioterapia extracorporea.
La laserterapia, l'elettroterapia antalgica, l'ultrasuonoterapia e la mesoterapia possono essere in parte ammesse tra le prestazioni parzialmente escluse dai LEA, su disposizione regionale.

Le prestazioni e i servizi parzialmente esclusi dai LEA, in quanto erogabili solo su specifiche indicazioni cliniche, sono:
• assistenza odontoiatrica, limitata alle fasce d'utenti e alle condizioni di cui all'art. 9, comma 5, del D. Lvo 502/92 e successive modificazioni e indicazioni;
• densitometria ossea: limitatamente alle condizioni per le quali vi sono evidenze di efficacia clinica;
• medicina fisica, riabilitativa e ambulatoriale: l'erogazione delle prestazioni ricomprese nella branca è condizionata alla sussistenza di taluni presupposti (quali la presenza di quadri patologici definiti, l'età degli assistiti, un congruo intervallo di tempo rispetto alla procedente erogazione, etc.) ovvero a specifiche modalità di erogazione (durata minima della prestazione, non associazione con altre prestazioni definite, etc), fatto salvo quanto previsto all'allegato 2a, punto f);
• chirurgia refrattiva con laser a eccimeri (erogabile solo in caso di pazienti con anisometropia grave e che non possono portare lenti a contatto od occhiali).