Nuovo testo unico: le news sulle verifiche periodiche delle attrezzature da lavoro

E` in capo al datore di lavoro la gestione delle verifiche periodiche, dei controlli e delle manutenzioni:
- per le verifiche periodiche, mettendo in atto i meccanismi di denuncia e di richiesta di verifica agli enti competenti preposti di tutte le attrezzature elencate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e degli impianti elettrici e di protezione dei fulmini (articoli 71 e 86 del D.Lgs. 81/2008);

- per i controlli, in autonomia, tenendo conto delle indicazioni fornite dai fabbricanti, delle norme di buona pratica e della valutazione dei rischi aziendale o desumibili da codici di buone prassi, ma dei quali deve comunque rendere ragione agli organi di vigilanza;

- per la manutenzione, in autonomia, attuando tutte le azioni tecniche,amministrative e gestionali necessarie ad assicurare il funzionamento regolare ed il buono stato di conservazione degli impianti produttivi, dei servizi e delle attrezzature anche per quanto riguarda i requisiti essenziali di sicurezza (RES).

Il Decreto Ministeriale 11/04/2011 (entrato in vigore il 23/05/2012) disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’Allegato VII del D.lgs. 81/08, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici e privati deputati ad effettuare tali verifiche in luogo dell’Inail e delle Asl (titolari della funzione) .

Il datore di lavoro è il soggetto garante , è quindi obbligato a sottoporre tutte le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 a verifiche periodiche, finalizzate a valutarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.


Chi effettua le verifiche periodiche?
L'Inail provvede entro il termine di 60 giorni dalla richiesta alla prima di queste verifiche.
Per informazioni consultare il sito dell'Inail

• La Assl, attraverso il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (S.Pre.S.A.L.) che provvede entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta alle verifiche peridiche, successive alla prima.

Sia l’INAIL per la prima verifica che l’ASSL per le verifiche periodiche successive alla prima possono delegare l’effettuazione a soggetti pubblici e privati abilitati da apposita Commissione Ministeriale e quindi iscritti nell’elenco nazionale dei soggetti abilitati.
Nel caso in cui le ASSL e l’INAIL (titolari della funzione), non effettuino le verifiche direttamente con proprio personale o avvalendosi del soggetto privato abilitato (indicato dallo stesso datore di lavoro nella domanda di verifica, scelto tra i nominativi presenti nell’elenco locale dei soggetti abilitati c/o questa ASL) nel rispetto dei tempi massimi previsti (prima verifica -INAIL - entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, verifiche periodiche successive - ASL competente territorialmente - entro 30 giorni dalla richiesta), il datore di lavoro individua uno dei soggetti abilitati iscritto nell’elenco nazionale per la Regione in cui si trova l’attrezzatura.

Visualizza l'elenco nazionale dei soggetti abilitati alle verifiche periodiche [file.pdf]

Visualizza lo schema con gli obblighi per il datore di lavoro [file.pdf]

La tempistica delle verifiche periodiche
Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, riportate nell’allegato VII del D.Lgs. 81/2008, vengono effettuate con la periodicità indicata nello stesso allegato.
Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 [file.pdf]
Schema esemplificativo per apparecchi di sollevamento [file.pdf]

Come richiedere le verifiche periodiche successive alla prima?
Il datore di lavoro, almeno 30 giorni prima della scadenza del termine valido per l’effettuazione della verifica successiva alla prima, deve inoltrare all’ASL la richiesta.
La richiesta è considerata valida se inoltrata con le modalità ed i contenuti seguenti (stabiliti in particolare nella Circolare Ministeriale n°11 del 25/05/2012):
- deve essere su carta intestata dell’impresa utilizzatrice (o di soggetto espressamente delegato dal datore di lavoro dell’impresa utilizzatrice) o provvista di timbro della stessa impresa, ed essere firmata dal richiedente;
- deve riportare l’indirizzo completo presso cui si trova l’attrezzatura di lavoro da verificare, nonché i dati fiscali (sede legale, codice fiscale, partita IVA, Codice Univoco) ai fini della successiva fatturazione ed i riferimenti telefonici;
- deve contenere la tipologia dell’ attrezzatura di lavoro; i dati identificativi della stessa (matricola ENPI o ANCC o ISPESL o INAIL o, nel caso di ponti sospesi muniti di argani e di carri raccogli frutta, la matricola è rilasciata dal Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale; ove non sia disponibile la matricola, numero di fabbrica e costruttore);
- deve recare la data di richiesta
A seconda delle modalità di invio della richiesta di verifica periodica, per data di richiesta si intende la data specificata di seguito:
- per invio Email con casella di posta certificata (PEC) si intende la data di invio della Email
- per invio in POSTA ORDINARIA e RACCOMANDATA SEMPLICE si intende la data del protocollo in entrata c/o ASL;
- per invio con RACCOMANDATA A.R. si intende la data di consegna della raccomandata A.R. riportata sulla ricevuta;
- per consegna a mano c/o l’ufficio preposto si intende la data di consegna;

Dove presentare la domanda per le verifiche periodiche successive alla prima?
- Se inviata mezzo casella di posta elettronica certificata (PEC) inviare al seguente indirizzo spresal@pec.aslolbia.it, spresal.olbia@atssardegna.it;
- Se inviata mezzo POSTA deve essere indirizzata al Dipartimento di Prevenzione –Spresal Viale Aldo Moro c/o Struttura sanitaria San Giovanni di Dio Olbia;
- Se consegnata brevi mani deve essere consegnata c/o la Segreteria Spresal -2°piano Struttura sanitaria San Giovanni di Dio, Viale Aldo Moro Olbia;

La modulistica per la richiesta delle verifiche periodiche
Domanda per richiesta di verifica periodica apparecchi di sollevamento [file.rtf]
Domanda per richiesta di verifica periodica attrezzature a pressione [file.rtf]

Le tariffe per le attività di verifica periodica
Le tariffe previste per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all’allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sono state unificate su tutto il territorio nazionale con l’entrata in vigore del Decreto Dirigenziale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23/11/2012 (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°279 del 29/11/2012 ed in vigore dal 30/11/2012 ) Aggiornamento delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro 04/03/2019.
Per ogni tipo di attrezzatura è determinata la tariffa relativa alla “Prima verifica” e alla“Verifica periodica successiva alla prima”, le tariffe sono soggette ad IVA corrente.

Il tariffario [file.pdf]


Le modalità di pagamento delle verifiche periodiche successive alla prima
• Se la verifica viene effettuata direttamente dall’ASSL entro 30 giorni dalla data di richiesta le modalità e tempi di pagamento verranno comunicati dal personale incaricato, dopo la presentazione della domanda;

L'approfondimento
• Decreto Ministeriale 11/04/2011 [file.pdf]
Allegato VII del D.lgs. 81/08 [file.pdf]
Decreto Dirigenziale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23/11/2012 –tariffe in vigore [file.pdf]
Decreto Ministeriale 19/12/2012 -elenco nazionale dei soggetti abilitati [file.pdf]
Circolare Ministeriale n. 11 del 25 maggio 2012 - modalità e contenuti della richiesta di verifica periodica da presentare all’Asl [file.pdf]

Sezione aggiornata il 1305.2020