CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE STRUMENTALE CON L’ESERCIZIO DELL’ OPZIONE PER L’ASSOGGETTAMENTO ALL’IVA (AI SENSI DELLA Legge 27 Luglio 1978 n. 392, titolo 1^ capo 2^ ) TRA La Società ALTURCAMPA S.r.L., con sede in Roma in Via di Val Cannuta 148 codice fiscale e numero di iscrizione nella Sez. Ord. Del Registro Imprese – C.C.I.A.A. di Roma 03606690588, R.E.A. n. 453715, partita I.V.A..: 01216831006, rappresentata dal Sig. Antonio Cassetta, giusta procura rilasciata dall’ Amministratore Unico Signora Filomena Fedele, con atto del Dott. Andrea Sacchetti, Notaio in Roma Repertorio 59551 Raccolta 10996, che in copia si allega al presente contratto per farne parte integrante sotto la lettera “A”, di seguito denominata «LOCATORE» E L’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, con sede in Olbia nella Via Caduti sul Lavoro, 35, codice fiscale 01687160901, rappresentata dal Direttore Generale dott. Giovanni Battista Cherchi, nato a Banari (SS) il 14/08/1953, di seguito denominata «CONDUTTORE», che convengono e stipulano quanto in appresso. Premessa Considerato che alcuni dei locali di cui al seguente articolo sono stati oggetto di un rapporto di locazione intercorrente fra il conduttore e il locatore, in virtù di un contratto di locazione decorrente dal 01/05/1998; dato atto che il conduttore permane nella detenzione degli stessi locali fin dall’origine dei suddetti rapporti di locazione; le parti concordano altresì che col presente atto intendono ampliare l’oggetto del contratto includendo ulteriori unità immobiliari, meglio specificate nel seguente articolo 1, rideterminando al contempo il canone di locazione, dando atto che il presente contratto sostituisce il precedente che deve pertanto ritenersi risolto. Articolo 1 - oggetto della locazione Sono oggetto della locazione i locali di proprietà del locatore siti in Olbia, nel Viale Aldo Moro n 149 angolo Via Peruzzi ed angolo Via Longhena, e precisamente: al piano terra locali adibiti ad ambulatori ed uffici, oltre a n. 3 superfici adibite a parcheggio come indicato nella planimetria allegata. Al primo piano l’intera superficie tranne le scale di accesso e gli ascensori che fanno parte del condominio. Al secondo piano l’intera superficie tranne le scale di accesso e gli ascensori che fanno parte del condominio per un totale complessivo di mq 2609, il tutto come individuato nelle n. 3 planimetrie allegate al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale, sotto le lettere B - C - D, nelle quali sono specificamente evidenziate le parti dello stabile incluse nella locazione. Articolo 2 - durata della locazione Il presente contratto decorre dal giorno 1 aprile 2007 per la durata di anni sei. La rinnovazione del contratto è regolata dall’articolo 28 della legge n. 392/1978, ciò fermo restando quanto previsto dall’articolo 29 della legge n. 392/1978 (diniego di rinnovazione del contratto alla prima scadenza). Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento dandone preavviso al locatore, mediante lettera raccomandata a. r., almeno tre mesi prima dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione, Articolo 3 - canone di locazione Le parti convengono di determinare il canone annuale di locazione nella misura di €225.000,00 (euro duecentoventicinquemila/00) più I.V.A. nella misura di legge; il suddetto viene ritenuto congruo dalle parti in considerazione della comparazione con recenti valutazioni effettuate dall’Agenzia del Territorio per analoghi contratti di locazione nella Città di Olbia. Il canone di locazione sarà corrisposto dal conduttore in due rate semestrali anticipate, previo invio di regolare fattura, a mezzo bonifico bancario da accreditarsi su conto corrente, di cui il locatore comunicherà le coordinate bancarie. Articolo 4 - aggiornamento del canone In base all’art. 32 della 392/1978 e successive modifiche (legge 118/95), le parti stabiliscono che il canone di locazione sarà aggiornato annualmente, su richiesta del locatore (a mezzo di raccomandata A.R.), nella misura del 75% delle variazioni - accertate dall’ISTAT - dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. Articolo 5 - destinazione dei locali e sublocazione. I locali sono concessi in locazione per uso ufficio/ambulatorio (così come indicato nell’allegata planimetria) con divieto di mutamento di destinazione da parte del conduttore. Il locatore dichiara che l’immobile è in regola con le norme edilizie e urbanistiche, avendo ottenuto la concessione di edificazione e la licenza di agibilità, e garantisce l’agibilità ad uso ufficio/ambulatorio. Ai fini di quanto previsto dall'art. 27, ottavo comma, della legge n. 392/1978, si dichiara che motivo di recesso del conduttore potrà essere: la diversa destinazione dei locali rispetto a quanto dichiarato dal locatore. Articolo 6 - consegna e riconsegna dei locali e innovazioni. Il conduttore dichiara di permanere nella detenzione dei locali affittati e attualmente occupati, i quali sono in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano influire sulla salute di chi vi opera. Il conduttore non potrà senza previo consenso scritto del locatore apportare modifiche o aggiunte ai locali che non possano essere eliminate senza danno. La restituzione dei locali avverrà al termine della locazione nel medesimo stato in cui sono stati ricevuti, salvo il normale deperimento d’uso diligente, previo sopralluogo in contraddittorio fra le parti e contestuale redazione di apposito verbale. Articolo 7 - oneri accessori. Gli oneri accessori della locazione sono posti a carico del conduttore secondo quanto previsto dall’art. 9 della legge n. 392/1978 e di quanto previsto nella tabella allegata sotto la lettera E. Restano a carico del conduttore le sole spese per la manutenzione ordinaria. Le parti si danno reciprocamente atto che l’utenza per la fornitura di acqua, servizio di fognatura e depurazione, è intestata al locatore ed è riferita anche ad altre unità immobiliari, diverse da quelle oggetto del presente contratto, utilizzate dal locatore come “residence”. Pertanto le parti stabiliscono che il conduttore corrisponderà al locatore la quota parte delle spese sostenute per le suddette forniture, calcolata sulla base del 50% dell’importo fatturato al locatore, in ragione dei millesimi di proprietà relativi ai locali oggetto della locazione adibiti ad uffici e ambulatori; ciò, fatta salva la possibilità per il locatore di provvedere al frazionamento dell’impianto di acqua potabile in più utenze, con intestazione al conduttore di quella relativa ai locali da esso occupati. Il pagamento delle spese imputabili al conduttore avverrà in sede di consuntivo, entro tre mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha il diritto di ottenere l’indicazione specifica delle spese di cui ai commi precedenti con la menzione dei criteri di ripartizione. Il conduttore ha il diritto di prendere visione dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Articolo 8 – regolamento di condominio. Il conduttore si obbliga a far rispettare dai propri dipendenti le regole di buon vicinato e del corretto vivere civile, ovvero, per quanto riguarda le modalità di utilizzazione degli spazi comuni, a far osservare il regolamento di condominio, ove esistente. Articolo 9 – ispezioni. Il locatore potrà fare ispezionare i locali nei tempi stabiliti d’accordo con il conduttore e con l’assistenza e guida da parte di uno o più incaricati dallo stesso conduttore. Articolo 10 - spese di registrazione. Le parti stabiliscono che le spese di bollo del presente contratto sono a carico del locatore e che l’I.V.A. dovuta secondo legge è per intero a carico del conduttore. Le parti concordano che il presente contratto è soggetto a registrazione in base alla vigente normativa, D.P.R. 26/04/1986 n. 131 e successive modificazioni e integrazioni, che la registrazione del contratto verrà effettuata dal locatore e che le relative spese sono a carico delle parti in eguale misura. Articolo 11 – allegati e modifiche Fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo: 1) la premessa al presente contratto; 2) la procura rilasciata al Sig. Cassetta Antonio; 3) le planimetrie dei locali di cui all’articolo 1, allegate sotto le lettere B - C - D sottoscritte dalle parti; 3) la tabella allegata sotto la lettera E, sottoscritta dalle parti, contenente i criteri di ripartizione delle spese condominiali fra locatore e conduttore. Qualunque modifica del presente accordo dovrà essere pattuita e approvata per iscritto. Articolo 12 - norme di rinvio. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le parti fanno rinvio alle norme di legge vigenti in materia di locazioni ed al Codice Civile. Le clausole della presente scrittura sono valide ed efficaci tra le parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili (legge n. 392/1978 e Codice Civile). ___________ lì __/__/____ ___________ lì __/__/____ Il locatore___________________ Il conduttore____________________ A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile si approvano specificatamente gli articoli: 2 (durata della locazione), 3 (canone di locazione), 5 (destinazione dei locali e sublocazione), 7 (oneri accessori), 10 (spese di registrazione), nonché quanto dichiarato in premessa. ___________ lì __/__/____ ___________ lì __/__/____ Il locatore___________________ Il conduttore_____________________