CONVENZIONE TRA L’ASL. N. 2 DI OLBIA E L’ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI (A.V.O.) - OLBIA. L’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, con sede in Olbia nella Via Caduti del Lavoro n. 35, C.F. 01687160901, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante, dottor Giovanni Battista Cherchi, nato a Banari (SS) 14/08/1953 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della A.S.L., d’ora innanzi denominata ASL, in esecuzione della deliberazione n.412 del 29/03/2007; E l’Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) – Olbia, con sede in Olbia presso l’Ospedale Civile S. Giovanni di Dio, Cod. Fisc. 91033180901, legalmente rappresentata dalla Presidente, Sig.ra Muscas Mariafranca, nata a Santulussurgiu (OR) il 03/09/1947, residente in ________, via _______ n. _____, d’ora innanzi denominata AVO o Associazione, PREMESSO: - che l’ASL riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione di partecipazione e di solidarietà e intende avvalersi della collaborazione volontaria, libera e gratuita dell’AVO nell’attuazione del servizio socio-assistenziale non sanitario, in conformità alle finalità di cui alle leggi sul volontariato: Legge quadro n. 266/91, Legge Regionale n. 39/1993 e successive modificazioni e integrazioni, Legge Regionale n. 23/2005; - che l’Associazione AVO ha chiesto di collaborare con la ASL attraverso le prestazioni volontarie dei propri aderenti rivolte all’umanizzazione del servizio ospedaliero, socializzando con la persona sofferente, stimolandola a non chiudersi in se stessa, a reagire alla propria malattia, ricercando le giuste motivazioni per il raggiungimento di un benessere psico-fisico; fungendo da trait-d’union con la famiglia e il luogo di origine per rendere la qualità di vita del malato più dignitosa e a misura d’uomo; - che i volontari prima del servizio in ospedale sono obbligati a frequentare un corso di formazione di base su psicologia del malato, nozioni di igiene, notizie sull’organizzazione ospedaliera e sulla distribuzione dei servizi, tenuti da personale specializzato e dai membri dell’AVO ed a partecipare a successivi periodici incontri per ulteriori aggiornamenti; - che l’AVO è regolarmente iscritta al n. 1584 del Registro Regionale del volontariato di cui all’art. 5 della L.R. n. 39 del 13/09/1993, al settore sociale, sezione assistenza sociale, con decorrenza 13/07/2006. Tutto ciò premesso, che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene quanto segue: ARTICOLO 1 – Oggetto della convenzione L’ASL affida all’AVO le prestazioni relative all’assistenza non sanitaria, come da statuto dell’AVO, materiale e morale del malato presso la struttura ospedaliera di Olbia, ma anche in ambienti esterni all’ospedale. ARTICOLO 2 - Finalità L’AVO garantisce l’erogazione di prestazioni e servizi nel rispetto dei principi e delle proprie finalità istituzionali, nonché delle finalità previste dalla legislazione vigente in materia e dalla presente convenzione. ARTICOLO 3 – Modalità di esecuzione del servizio Le prestazioni sono rese dai volontari dell’AVO sulla base di turni orari concordati tra Associazione e Direzione Medica del Presidio Ospedaliero. L’AVO offre la disponibilità di n. 90 aderenti volontari (di cui all’allegato elenco) che si impegnano a mettersi gratuitamente al servizio dei pazienti nel rispetto delle norme sancite dalla convenzione, in ubbidienza alle direttive che verranno emanate di volta in volta dalla Direzione Sanitaria Ospedaliera e dai Primari delle varie Unità Operative, secondo le necessità operative del momento, in spirito di servizio e di rispetto verso il malato. Ai sensi dell’articolo 14 comma 3 della L.R. n. 39/1993, i Volontari dovranno in ogni caso rispettare le disposizioni di legge e dei regolamenti interni relativi all'attività della struttura o del servizio, garantire la riconoscibilità del volontario e dell'organizzazione di appartenenza, rispettare la libertà, la dignità personale, i diritti, le convinzioni e la riservatezza dei pazienti, ivi compreso il diritto al rifiuto della prestazione di volontariato. La ASL si impegna ad effettuare gratuitamente a favore dei volontari dell’AVO, una volta all’anno, i necessari esami di laboratorio previsti periodicamente per il personale ospedaliero; nonché a garantire ai predetti volontari, durante lo svolgimento del servizio, l’utilizzo di idonei locali. Il Responsabile del Servizio AVO ospedaliero è la Sig.ra Muscas Mariafranca. ARTICOLO 4 – Registro dei volontari L’Associazione si impegna a tenere il registro degli aderenti che prestano le attività di volontariato previste dalla presente convenzione. Nel registro devono essere indicati per ciascun aderente le complete generalità, il luogo e la data di nascita e la residenza. L’Associazione si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla ASL le variazioni dell’elenco dei propri aderenti volontari. ARTICOLO 5 - Assicurazioni L’Associazione AVO si impegna ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima. Tale assicurazione deve essere stipulata in forma collettiva o in forma numerica, per cui, in forza di un unico vincolo contrattuale, venga determinata una molteplicità di rapporti assicurativi riguardanti una pluralità di soggetti assicurati determinati o determinabili, con riferimento al registro di cui all'articolo 4. L’Associazione si impegna altresì a trasmettere alla ASL la copia delle predette polizze in corso di validità e delle successive rinnovazioni. ARTICOLO 6 – Contributo per i costi assicurativi L’ASL si impegna a riconoscere all’AVO un contributo per le spese sostenute dall’Associazione per le assicurazioni indicate nel precedente articolo 5 e di cui agli articoli 4 e 7 della legge n. 266/1991 e art. 13 comma 4 lett. C-D della L.R. n. 39/1993, dietro apposita richiesta corredata da copia conforme all’originale delle relative polizze. Il suddetto contributo sarà pari ai costi sostenuti dall’Associazione, diminuito dell’importo che la medesima dovesse aver ricevuto da altro ente a tale titolo. Tale contributo non potrà superare i costi sostenuti nell’anno 2007 per le suddette polizze e, comunque, non potrà essere superiore a € 1.700,00 (euro millesettecento/00) per le annualità successive. ARTICOLO 7 – Comunicazione protezione dei dati L’ASL fornisce all’AVO gli strumenti e i dati di conoscenza necessari ad un corretto ed adeguato svolgimento del servizio socio-assistenziale, nei modi e con i limiti di legge di cui al D. L. vo n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), nei limiti quindi strettamente necessari alle attività istituzionali, ai soli fini dell’espletamento delle attività dedotte nella presente convenzione, fermo restando il segreto sulle informazioni apprese in occasione della suddetta attività, e garantisce, inoltre, l’accesso alla struttura ospedaliera ai suoi operatori in qualsiasi momento, secondo le direttive impartite dalla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Olbia. ARTICOLO 8 – Durata della convenzione e recesso La presente convenzione ha la validità di due anni con decorrenza dalla data di stipula e può essere disdettata dalle parti previo preavviso di un mese, in qualunque momento. ARTICOLO 9 – clausola risolutiva In caso di violazione delle norme delle leggi su indicate, dei relativi regolamenti di attuazione e comunque di gravi inadempienze ed obblighi previsti dalla presente convenzione a carico dell’AVO, l’ASL, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della presente convenzione. La convenzione può altresì essere risolta dall’AVO in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nella medesima convenzione a carico della ASL. Olbia, ___________________ Letto Approvato e sottoscritto. Per l’A.S.L. n. 2 Olbia, il Direttore Generale (dott. Giovanni Battista Cherchi) ______________ Per l’Associazione A.V.O. di Olbia, il Presidente (Mariafranca Muscas) _______________ Ulteriore accettazione e sottoscrizione. Le parti, dichiarano espressamente, ai sensi dei “principi generali” degli artt.1341 e 1342 del c.c. quale normativa inerente alla stipula di scritture private da parte di organi della Pubblica Amministrazione ed in attuazione di quanto stabilito dalle leggi vigenti per detti contratti: - di aver letto la presente convenzione, della quale ribadiscono la piena accettazione; - di sottoscrivere, nei rispettivi ruoli, e per ulteriore incondizionata accettazione l’art. 3 (modalità di esecuzione del servizio), l’art. 4 (registro dei volontari), l’art. 5 (assicurazione), l’art. 6 (contributo per i costi assicurativi), l’art. 8 (durata della convenzione e recesso), l’art. 9 (clausola risolutiva). Per l’A.S.L. n. 2 Olbia, il Direttore Generale (dott. Giovanni Battista Cherchi) ______________ Per l’Associazione A.V.O. di Olbia, il Presidente (Mariafranca Muscas) _______________