CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ALLE PERSONE DIPENDENTI DA SOSTANZE DI ABUSO Contratto tra l’ ASL N. 2 di Olbia e la Struttura Associazione l’Arcobaleno – Olbia per l’acquisizione di prestazioni di assistenza sociosanitaria a soggetti con problematiche di dipendenza da sostanze illecite e lecite nel biennio 2007/2008. L’anno duemilasette, addì ventotto.del mese di marzo in Olbia, tra l’Azienda sanitaria locale n. 2 di Olbia (di seguito denominata Azienda) con sede in Olbia nella via Caduti del Lavoro n. 35 nella persona del Direttore generale e legale rappresentante dott. Giovanni Battista Cherchi, da una parte e la Struttura Associazione l’Arcobaleno – Olbia (di seguito denominata Struttura) con sede in Olbia nella via Como n. 42, nella persona del legale rappresentante don Andrea Mario Raffatellu (c.f.: RFFNRM51B01B265U), dall’altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue. Premesso: - che la legge Regionale n. 10 del 21.07.06 all’art. 30 dispone che al 31 dicembre 2006 cessano di avere efficacia tutte le convenzioni stipulate in base alla Legge 23 dicembre 1978 n. 833, con le strutture private attualmente in regime di accreditamento provvisorio in base al comma 2 dell’art. 10 della deliberazione della Giunta regionale n 26/21 del 4 giugno 1998, nonché i contratti stipulati con le strutture transitoriamente accreditate secondo le modalità del predetto comma e in base al comma 5 dell’art. 10 della citata deliberazione, disciplinanti l’erogazione di prestazioni sanitarie a carico del SSN; - che ai sensi del comma 4 dell’art. 30 della L.R. 10/2006 le ASL sono tenute a stipulare entro il 31 marzo 2007 i nuovi contratti, per la durata del biennio 2007/2008, sostitutivi delle convenzioni in essere predisposti sulla base di appositi indirizzi definiti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 1 dell’art. 8 della L.R. 10/2006; - che con deliberazione della Giunta regionale n. 49/12 del 28/11/2006 sono state definite le linee regionali di indirizzo e direttive per le ASL perché possano stipulare, entro il predetto termine, i contratti per il biennio 2007/2008 con i soggetti erogatori privati accreditati, nelle more della definizione dei procedimenti relativi all’accreditamento istituzionale, ai sensi degli articoli 7 e 8 della L.R. 10/2006; - che l’erogazione di prestazioni sanitarie da parte di strutture private è disciplinato dai principi di cui agli articoli 1 e 3 della L.R. 10/2006; - che ai sensi del comma 2 dell’art. 3 della L.R. 10/2006 la remunerazione delle attività svolte dalle strutture e dai soggetti accreditati è subordinata alla stipulazione dei rapporti contrattuali definiti ai sensi dell’art. 8 della stessa legge; - che l’attività contrattuale locale riferita all’assistenza ai soggetti con problematiche di dipendenza da sostanze d’abuso è regolamentata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 44/9 del 20.9.2005 di recepimento dell’Atto di Intesa Stato-Regioni relativo alla “Determinazione dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso”; - che le Aziende sanitarie locali hanno inoltre predisposto sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta regionale con la Deliberazione n. 49/12 del 28/11/2006 un primo Piano preventivo delle attività, definito ai sensi del comma 1 dell’art. 8 della L.R. n. 10/2006, inviato dall’Azienda al competente Assessorato regionale con nota prot. n. 60707 del 18/12/2006; - che in base alla deliberazione della Giunta regionale n. 49/12 del 28/11/2006 ogni ASL dovrà acquisire e tener conto di eventuali deleghe di committenza, con relativi volumi di attività e tetti di spesa, formalizzate da parte di altre ASL per prestazioni che non possono essere garantite nei rispettivi territori. In carenza di delega di committenza la ASL nella quale insiste la struttura determinerà il tetto di spesa in misura non superiore a quella registrata nel corso dell’ultimo anno disponibile e tenuto conto degli obiettivi di spesa previsti nella deliberazione della Giunta regionale n. 53/19 del 20/12/2006 . Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue: Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto la Struttura è legittimata alla stipula del presente contratto in quanto transitoriamente accreditata, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, dell'allegato A) alla deliberazione della Giunta regionale n. 26/21 del 4 giugno 1998 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra erogatori privati e Aziende Sanitarie Locali. Il presente contratto definisce: - le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura; - il volume e le prestazioni erogabili (riportate nell’allegato A al presente atto); - il tetto di spesa preventivato a fronte del volume e della tipologia di prestazioni concordate (riportato nell’allegato A al presente atto); - il sistema tariffario nonché le modalità di adeguamento delle tariffe rispetto alle attività rese in eccesso; - i controlli che saranno attivati dall’Azienda e le sanzioni previste in caso di inadempienza; - il debito informativo della Struttura verso l’Azienda in relazione alle prestazioni erogate; - le modalità di accesso alle prestazioni. Articolo 2 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento La Struttura, preliminarmente alla stipula del contratto, dovrà presentare un’autocertificazione dalla quale risulti la permanenza dei requisiti in base ai quali è stato concesso l’accreditamento o comunque attivata una convenzione/contratto con le Aziende Sanitarie Locali della Regione Sardegna. La Struttura sarà tenuta ad autocertificare e l’Azienda a verificare: - che eventuali carenze strutturali non siano riconducibili a inosservanza di disposizioni di legge che non possono essere derogate o di cui siano decorsi i termini per l’adeguamento; - che i requisiti strutturali e la dotazione quali-quantitativa del personale siano adeguati agli standard e indicazioni previsti dalla D.G.R. 44/9 del 20.9.2005 e dalle ulteriori disposizioni in materia di autorizzazione/accreditamento; - che, nelle more del processo di adeguamento graduale agli standard strutturali e di personale di cui all’art. 20 della D.G.R. 44/9 del 20.9.2005, la Struttura possegga comunque i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali; - che il personale stesso non si trovi in situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro dipendente, convenzionato o di qualsiasi altra tipologia di rapporto lavorativo in essere con il Servizio Sanitario Nazionale. La Struttura si impegna inoltre al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto. Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica La Struttura eroga prestazioni di assistenza sociosanitaria a soggetti con problematiche di dipendenza da sostanze di abuso con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell’allegato B al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalla D.G.R. n. 44/9 del 20.9.2005 “Determinazione dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso”; si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto. La dotazione organica della Struttura è specificata nell’elenco nominativo del personale, controfirmato dal legale rappresentante della Struttura, dal quale devono risultare la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale e l’impegno orario di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto. La Struttura si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'Azienda ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda. L’esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l’incompatibilità e nel caso che perduri inadempienza. Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La Struttura si impegna inoltre al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne. In caso di comunicazioni da parte dell’Azienda di dati personali degli assistibili finalizzati a facilitare e rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, la Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto. Articolo 5 - Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento L'Azienda compie, in ogni tempo, ispezioni e controlli inerenti la realizzazione e il successivo mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento da parte della Struttura. La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'Azienda presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo. Qualora l’Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti diffida la Struttura al ripristino degli stessi entro un mese; in caso di inadempienza nel termine assegnato, l’Azienda procede alla risoluzione del contratto e ne dà formale comunicazione all'Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per i provvedimenti di competenza. Il provvedimento di revoca dell’accreditamento, ovvero il mancato accreditamento definitivo, da parte della Regione comporta la risoluzione del presente contratto. Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, di cui all’art. 3, possono chiedere l’attivazione di una procedura di accertamento da parte del Direttore generale della ASL. Articolo 6 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili Le prestazioni erogabili sono identificate nella deliberazione di Giunta regionale n. 44/9 del 20.9.2005 “Determinazione dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso”; Tali prestazioni dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nella succitata D.G.R. Le prestazioni di assistenza sociosanitaria a soggetti con problematiche di dipendenza da sostanze, oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per tipologia e durata dell’intervento, sono riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente contratto. Fermo restando il tetto di spesa complessivo annuo non superabile, di cui al articolo 12, possono essere previste compensazioni tra differenti tipologie indicate nell’allegato A.” In prossimità del raggiungimento del tetto, la Struttura dà immediato avviso all’Azienda, la quale, rispetto alla domanda in eccesso, si impegna a trovare una soluzione all’interno delle strutture pubbliche o in caso contrario autorizza il trattamento presso la Struttura. In mancanza del detto formale avviso, ovvero, se del caso, di autorizzazione scritta alla prestazione presso la Struttura, l’Azienda non provvederà al pagamento delle prestazioni rispetto al volume massimo concordato e previsto nei successivi articoli 12 e 13 e nell’allegato A. Articolo 7 - Programmazione e svolgimento dell’attività e caratteristiche delle prestazioni La Struttura si impegna ad erogare le prestazioni indicate nell’allegato A, in conformità alle modalità previste nella deliberazione di Giunta regionale n. 44/9 del 20.9.2005, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica, e in osservanza dei requisiti di qualità e di appropriatezza clinica. Articolo 8 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede secondo le modalità e le procedure indicate nella D.G.R. n. 44/9 del 20.9.2005. Articolo 9 - Appropriatezza clinica e tempi di attesa In coerenza col principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno delle persone di cui alla D.G.R. 44/9 del 20.9.2005 e nel rispetto delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM 29 novembre 2001. La Struttura garantisce inoltre la regolare tenuta della documentazione sociosanitaria dell’ospite. Particolare rilievo assume la corretta informazione resa alle persone e alle rispettive famiglie sui percorsi riabilitativi sanitari e sociosanitari individuati nel Piano Individuale di Trattamento e sui tempi di attuazione necessari per il raggiungimento degli obiettivi proposti. Articolo 10 - Debito informativo La struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo riguardante i flussi informativi, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell’Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l’interfacciamento con il SISAR (sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione. La Struttura è tenuta ad inviare all’Azienda, con cadenza mensile, la rendicontazione globale sui volumi di attività effettuate comprensiva del totale di giornate di permanenza nella Struttura, del numero degli utenti e del valore complessivo delle prestazioni. La Struttura è tenuta ad inviare relazioni cliniche periodiche alla Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’utente. Articolo 11 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 44/9 del 20.9.2005 “Determinazione dei requisiti minimi standard per l’autorizzazione al funzionamento e per l’accreditamento dei servizi privati di assistenza alle persone dipendenti da sostanze di abuso”. Il complesso delle prestazioni erogate sono da intendersi senza oneri a carico degli ospiti. La remunerazione è riconosciuta per i giorni di presenza nella struttura. Per le assenze temporanee dovute alle verifiche nel proprio contesto di vita e per i ricoveri ospedalieri è riconosciuto il 20% della retta giornaliera, nel limite di 30 giorni all’anno per ciascuna delle due tipologie di assenza. La corresponsione delle tariffe previste avverrà per il periodo di permanenza nella Struttura e non potranno essere superati i tempi massimi per ciascun programma terapeutico così come stabilito nella D.G.R. 44/9 del 20.9.2005. Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa concordato saranno remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto all'articolo 13 del presente contratto. L’eventuale entrata in vigore di provvedimenti legislativi nazionali o regionali di aumento o riduzione delle tariffe obbligano le Parti a rivedere il presente contratto nel termine massimo di tre mesi. Articolo 12 - Volume massimo concordato di prestazioni e tetto di spesa. Il tetto di spesa complessivo previsto per l’anno 2007 è pari a € 266.275,76, corrispondente ad un importo mensile medio di € 22.189,65; il tetto di spesa complessivo previsto per l’anno 2008 è pari a € 266.275,76, corrispondente ad un importo mensile medio di € 22.189,65. Nell’allegato A il tetto di spesa complessivo è suddiviso per tipologie di servizi e per Azienda Sanitaria Locale committente. Fermo restando il tetto di spesa complessivo non superabile, di cui al presente articolo, possono essere previste compensazioni (in termini di valorizzazione) tra differenti tipologie di servizi indicate nell’allegato A. Le prestazioni rese a cittadini residenti fuori dell’ambito dell’Azienda, pur essendo oggetto di rendicontazione distinta, rientrano nel massimale contrattato, mentre sono escluse le prestazioni erogate ai cittadini residenti fuori regione e agli stranieri muniti di titolo all’assistenza. All’interno del tetto di spesa complessivo di cui al presente articolo sono previste compensazioni fra le Aziende Sanitarie Locali (ASL) indicate nell’allegato A, che hanno concorso alla determinazione del tetto attraverso le deleghe di committenza, per le prestazioni erogate a pazienti residenti nei rispettivi ambiti territoriali. La Struttura si obbliga a non superare il volume massimo di prestazioni concordato, oltre al quale saranno applicate le regressioni tariffarie indicate nell’articolo 13 del presente contratto. Articolo 13 - Superamento del volume massimo concordato delle prestazioni e meccanismi di regressione tariffaria. La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni concordato, in modo da non superare il tetto massimo di spesa complessivo riportato nell’art. 12, così come specificato nell’allegato A del presente contratto. Nel caso in cui la Struttura eroghi volumi di prestazioni oltre il volume massimo concordato, la remunerazione sarà ridotta, secondo quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 53/19 del 20/12/2006, nella seguente misura: : - per aumenti sino al 5% del volume: riduzione tariffaria del 20% sull’esubero; - per aumenti oltre il 5% e sino al 10% del volume: riduzione tariffaria del 60% sulla frazione di esubero eccedente il 5%; - per aumenti superiori al 10% del volume: riduzione dell’80% sulla frazione di esubero eccedente il 10%. La regressione tariffaria sarà calcolata su base annuale. Articolo 14 - Metodologia del sistema dei controlli L’attività sanitaria e socio sanitaria erogata a mezzo di rendicontazione mensile, che costituisce il riferimento per la definizione dei rapporti economici, in conformità alle disposizioni della vigente normativa, deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni effettivamente erogate in base agli inserimenti effettuati secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 44/9 del 20.9.2005. L’Azienda procederà all’effettuazione dei seguenti controlli e verifiche: 1) verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata; 2) controlli e verifiche in loco sul rispetto del Piano Individuale di Trattamento e delle modalità erogative delle prestazioni. La Struttura si impegna ad adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere delle persone inserite nei trattamenti. Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà alla contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti. Articolo 15 - Fatturazione e pagamenti Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe onnicomprensive predeterminate dalla D.G.R. n. 44/9 del 20.9.2005. La fatturazione deve essere effettuata con cadenza mensile, da parte della Struttura, alla Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’utente. L'Azienda entro 60 giorni, a far data dalla presentazione di regolare fattura formalmente validata secondo la procedura indicata nel precedente art. 14, unitamente ai relativi dati di attività su supporto informatico, provvederà a corrispondere l’80% dell’importo fatturato, a titolo di acconto e salvo conguaglio attivo o passivo. Per consentire una corretta gestione dell’importo di budget assegnato, nei casi in cui il fatturato mensile dovesse essere maggiore di 1/12 del tetto di spesa, l’acconto dell’80% e il saldo del 20% verranno calcolati sulla base del limite di 1/12 del tetto di spesa. Si provvederà successivamente al conguaglio sulla base di quanto effettivamente dovuto. L’Azienda, sulla base delle risultanze dei controlli da effettuarsi di norma entro 90 giorni dalla data di ricezione della fattura, provvederà a quantificare l’importo da conguagliare richiedendo alla Struttura l’emissione della nota di accredito o addebito (fattura integrativa). Entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione l’Azienda provvederà al pagamento del saldo, se dovuto, mentre in caso di conguaglio passivo procederà al relativo recupero all’atto del primo pagamento utile anche se effettuato in acconto sulle fatture successive. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte. Qualora l’Azienda non ottemperasse nei termini riportati, salvo che non dimostri che il ritardo è determinato da causa ad essa imputabile, a seguito di messa in mora, sarà tenuta a corrispondere all’atto del pagamento del debito originariamente dovuto, gli interessi determinati al tasso legale secondo le modalità previste dall’art. 16, L.R. n. 3 del 29 aprile 2003, fermo restando l’obbligo di fatturazione di detti interessi da parte della Struttura. La struttura imputa i pagamenti conformemente al titolo indicato negli ordinativi all’uopo emessi dall’Azienda. Articolo 16 - Stranieri Le prestazioni rese a cittadini stranieri saranno distintamente fatturate all'Azienda nel caso in cui il paziente sia munito del titolo all'assistenza come specificato: - STP: tesserino rilasciato dalla ASL di competenza con validità di 6 mesi dal rilascio; - cittadini dell’Unione Europea: TEAM o suo Certificato sostitutivo/Allegato 5 rilasciato dalla ASL di competenza; - cittadini di paesi con cui vigono accordi bilaterali: Allegato 5 rilasciato dalle ASL di competenza. I costi per prestazioni erogate ai marittimi di cittadinanza italiana ed estera non dovranno essere addebitati all’Azienda. Le prestazioni per cittadini non iscritti al SSN, né coperti da disposizioni internazionali in materia di reciprocità, verranno erogate secondo la disciplina ministeriale vigente e, nei limiti del tetto massimo stabilito a livello aziendale, non sono conteggiate nel budget. Articolo 17 - Modifica del contratto In presenza di significative variazioni nella domanda o nella riorganizzazione dell’offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le parti si riservano di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia e al volume delle prestazioni assegnate. Articolo 18 - Efficacia e validità del contratto Il presente contratto ha efficacia dal 01/01/2007 e validità fino al 31.12.2008, con esclusione del rinnovo tacito. Il contratto è redatto in triplice originale, una per ciascun contraente e una per l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. In caso di modifiche legislative e regolamentari nazionali e regionali, incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve essere oggetto di modifiche e integrazioni. In tali casi la Struttura contraente ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da notificare all’Azienda e all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. Articolo 19 - Registrazione e regime fiscale Il presente contratto è soggetto all’imposta bollo, ai sensi dell’articolo 2, parte I del D.P.R. 16.10.1972, n. 642, e successive modificazioni e integrazioni, ed è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’articolo 10, della parte 2^ della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1982, n.131. Le spese di bollo sono a cura e a carico delle parti contraenti, in egual misura. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla. Le attività, le prestazioni e i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A. ai sensi dell’articolo 10, comma 19, del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che nell’organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e successive modificazioni e integrazioni, e n. 517/93 e relativi provvedimenti attuativi. Articolo 20 - Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale. Per l’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia il Direttore Generale dott. Giovanni Battista Cherchi Per la Struttura: Associazione L’Arcobaleno - Olbia. il legale rappresentante don Andrea Mario Raffatellu Ai sensi dell’articolo 1341 c.c. , le parti approvano specificamente i seguenti articoli: n. 3 (Assetto organizzativo e dotazione organica); n. 5 (Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento); n. 6 (Tipologia e volumi di prestazioni erogabili); n. 8 (Modalità di accesso e di esecuzione del servizio); n. 10 (Debito informativo); n. 11 (Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni); n. 12 (Volume massimo concordato di prestazioni e tetto di spesa); n. 13 (Superamento del volume massimo concordato delle prestazioni e meccanismi di regressione tariffaria); n. 14 (Metodologia del sistema dei controlli); n. 15 (Fatturazione e pagamenti); n. 17 (Modifica del contratto). Per l’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia il Direttore Generale dott. Giovanni Battista Cherchi Per la Struttura: Associazione L’Arcobaleno - Olbia. il legale rappresentante don Andrea Mario Raffatellu