CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA E L’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI, PER L’ESPLETAMENTO DELLA CONSULENZA NELL’ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA MEDICA PER LA RADIOPROTEZIONE RIGUARDO I SOGGETTI ESPOSTI, PRESSO LA ASL N. 2, AL RISCHIO DI RADIAZIONI IONIZZANTI ED INSERITI IN CATEGORIA “A” AI SENSI DEL D. LGS. 17 MARZO 1995 N. 230 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. L’Azienda Sanitaria Locale n. 2, di seguito indicata con la sigla A.S.L. n. 2, con sede in Olbia nella Via Caduti del Lavoro n. 35, C.F. 01687160901, in persona del Direttore Generale legale rappresentante, dottor Giovanni Battista Cherchi, nato a Banari (SS) il 14/08/1953 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della A.S.L. n. 2, in esecuzione della Deliberazione n. 88 del 22/01/2007; E l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, di seguito indicata con la sigla A.S.L. n. 1, con sede a Sassari in Via Monte Grappa n. 82, CF. 92005870909, in persona del Direttore Generale legale rappresentante dottor Bruno Zanaroli, nato a Pavullo (MO) il 01/03/1957 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della A.S.L. n. 1, in esecuzione della Deliberazione n._______________ del________________________; premesso che: - l’A.S.L. n. 2, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, svolge attività che comportano l’esposizione di persone a. radiazioni ionizzanti; - l’A.S.L. n. 2, in ottemperanza al disposto dell’art. 87 D.Lgs. n. 230/95, deve sottoporre alla sorveglianza medica ivi prevista i soggetti classificati nella categoria A di esposizione a radiazioni ionizzanti ai sensi dello stesso D.Lgs. 17.3.1995 n. 230 (“Attuazione delle Direttive 89/618 Euratom, 90/641/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”) e successive modifiche ed integrazioni, del D.Lgs 26.5.2000 n. 187 (“Attuazione della Direttiva 97/43Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche”), nonché del D.Lgs. n. 241/2000; - l’A.S.L. n. 2 - mentre affida, ex art. 83 D.lgs. n. 230/95, al proprio medico competente la sorveglianza medica dei soggetti esposti ma non classificati in categoria A - non dispone di proprio personale medico con la qualifica necessaria di “medico autorizzato” ai sensi degli artt. 83, 87 ed 88 del D.lgs. n. 230/95 e successive modificazioni, che proceda alle visite mediche preventive (art. 84), periodiche e straordinarie (art. 85), alla sorveglianza medica (artt. 83 e 87) dei soggetti i quali, nell’ambito della detta A.S.L. n. 2, siano stati classificati in categoria A secondo quanto previsto nel detto Decreto, ed a tutte le attività comunque domandate, appunto, al “medico autorizzato”; - l’A.S.L. n. 2 ha richiesto di potersi avvalere, per l’espletamento delle attività di cui sopra, della consulenza del Dottor Alessandro Arru (nato a Sassari il 3.11.1958), medico autorizzato ai sensi dell’art. 88 D.Lgs. n. 230/95 e dirigente medico dipendente dell’A.S.L. n. 1, la quale ha dato la propria disponibilità ed ha autorizzato il dirigente a prestare tali attività, al di fuori del normale orario di servizio, secondo le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Dirigenza Medica e Veterinaria vigente; tutto ciò premesso, che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue Articolo 1. Le parti convengono che l’A.S.L. n. 2, per l’assolvimento degli obblighi di cui alla premessa della presente convenzione, si avvale della consulenza professionale del Dottor Alessandro Arru, dirigente medico a tempo indeterminato presso la A.S.L. n. 1 ed iscritto nell’elenco nazionale dei “medici autorizzati” alla sorveglianza medica della radioprotezione al n. 1106, ai sensi dell’art. 88 del D.lgs. n. 230/95, il quale ha manifestato la propria disponibilità. Tale attività viene svolta al di fuori dell’orario di servizio, ai sensi dell’art. 58 c.2 del CCNL 08/06/2000 della dirigenza medica e veterinaria, secondo i limiti orari minimi e massimi dell’impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l’articolazione dell’orario di lavoro e predeterminando, attraverso la presente convenzione, il compenso e le modalità di svolgimento. Articolo 2. Il dottor Alessandro Arru (nato a Sassari il 3.11.1958), di seguito indicato con l’espressione “medico autorizzato”, deve assicurare le seguenti prestazioni a favore dell’A.S.L. n. 2 relativamente ai soggetti esposti ai rischio di radiazioni ionizzanti e classificati in categoria A ai sensi del citato D.Lgs. n. 230/95: - visite mediche preventive (art 84 D.Lgs. n. 230/95); - visite mediche periodiche e straordinarie (art. 85 D.lgs. n. 230/95); - richiesta di allontanamento dal lavoro dei lavoratori non idonei e proposta di reinserimento di essi quando accerti la cessazione dello stato di non idoneità (art. 86 D.lgs. n. 230/95); - ogni altro adempimento o attività comunque demandati, dallo stesso decreto e dalle norme di legge o regolamenti di esecuzione del medesimo, al “medico autorizzato”. Articolo 3. Nell’esercizio delle proprie funzioni, il “medico autorizzato”, fermi restando gli altri compiti di cui sopra, è tenuto in particolare a tutti gli adempimenti previsti dall’art. 89 del D.lgs. n. 230/95, effettuando tutti gli accessi a tal fine necessari, nei luoghi dove prestano servizio i soggetti sottoposti alla sua sorveglianza medica. il dottor Alessandro Arru è autorizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, con il presente atto, al trattamento, nei modi e con i limiti di legge, dei dati personali detenuti dall’A.S.L. n. 2 per le attività istituzionali, ai soli fini dell’espletamento del suo incarico di “medico autorizzato” e nei limiti delle esigenze derivanti dallo stesso. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti, il dottor Alessandro Arru è, inoltre, tenuto a mantenere il segreto e a non dare informazioni e/o notizie di quanto venga a conoscenza sia in occasione dell’attività, sia in relazione alla sua presenza nei locali dell’A.S.L. n. 2. Articolo 4. L’A.S.L. n. 2 si impegna ad assicurare al “medico autorizzato” le condizioni necessarie per il regolare svolgimento del suo compito fornendo qualunque informazione e documentazione che egli ritenga necessaria per la valutazione dello stato di salute dei soggetti esposti e delle condizioni di lavoro incidenti, sotto il profilo medico, sul giudizio d’idoneità di cui al D.lgs. n. 230/95. Articolo 5. Per la determinazione dei compensi, le parti, in assenza di uno specifico tariffario aziendale, fanno riferimento al vigente tariffario minimo AIRM. Per il pagamento dei compensi, come sopra stabiliti, l’A.S.L. n. 1 di Sassari invierà all’A.S.L. n. 2 fattura relativa alle attività prestate dal “medico autorizzato” nel semestre precedente, e l’A.S.L. n. 2 provvederà, con cadenza appunto semestrale, al pagamento nei novanta giorni successivi alla ricezione della stessa fattura. I compensi devono, pertanto, affluire all’A.S.L. n. 1 (mediante versamento a favore del Tesoriere della stessa: Banco di Sardegna S.p.A. - Sassari ABI 01015 CAB 17203 C/C n. 429202091 intestato A.U.S.L. n. 1 Sassari) la quale provvederà ad attribuirli all’avente diritto, dottor Alessandro Arru, nei modi e nella misura di cui alla normativa vigente. Ai fini della documentazione delle prestazioni rese dal “medico autorizzato”, alla fattura di cui sopra saranno allegati appositi verbali degli accessi effettuati presso l’A.S.L. n. 2, con la sintetica specificazione delle attività eseguite in occasione di ciascuno di essi e con l’apposito visto di conferma ed approvazione da parte del Responsabile del Servizio o U.O. dell’A.S.L. n. 2 di volta in volta interessato alle stesse. All'infuori dei compensi così determinati, nessun onere ulteriore sarà a carico dell’A.S.L. n. 2. Articolo 6. La presente convenzione ha validità a decorrere dal 01/01/2007 fino al 31/12/2007. La convenzione potrà essere rinnovata con il consenso espresso delle due parti e sul presupposto della conferma della disponibilità da parte del Dottor Alessandro Arru. Le parti possono comunque recedere anticipatamente dal contratto, mediante preavviso, da inviarsi con lettera raccomandata A/R, almeno tre mesi prima della data di operatività del recesso. Resta, inoltre, salva la facoltà dell’A.S.L. n. 2 di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, senza preavviso, ove fosse in grado di provvedere agli adempimenti di legge con proprio personale dipendente. Articolo 7. Per quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, s’intende richiamata la vigente normativa in materia. Il presente contratto, scritto su sei pagine, sarà oggetto di registrazione solo in caso d’uso a cura e spese della parte che intenda richiederla. Fatto, letto, confermato e sottoscritto Olbia, ________________ Sassari, ___________________ Il Direttore Generale della Il Direttore Generale della A.S.L. n. 2 di Olbia A.S.L. n. 1 di Sassari (dott. Giovanni Battista Cherchi) (dott. Bruno Zanaroli)