CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA E IL FISICO ESPERTO IN FISICA MEDICA ED ESPERTO QUALIFICATO DOTTOR NICOLO’ ERRE PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 17 MARZO 1995 N.230 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E DAL D. LGS. 26 MAGGIO 2000 N.187. L’anno duemilasette, il giorno _____________________________ del mese di _____________________________ con la presente scrittura privata, in conformità della deliberazione della A.S.L. n. 2 di Olbia n. 52 del 10/01/2007, TRA l’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, con sede in Olbia nella Via Caduti sul Lavoro n.35, C.F. 01687160901, in persona del Direttore Generale legale rappresentante dottor Giovanni Battista Cherchi, nato a Banari (SS) il 14/08/1953 e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede della A.S.L., d’ora innanzi denominata Azienda E il dottor Nicolò Erre, nato a Sassari il 19/02/1950 ed ivi residente in Via ________ n. ___, C.F. RRENCL50B19I452V, fisico esperto qualificato in radioprotezione, d’ora innanzi denominato Professionista; PREMESSO CHE - l’Azienda, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, svolge attività che comportano l’esposizione di persone a radiazioni ionizzanti; - l’Azienda, avvalendosi di un esperto qualificato e di un esperto in fisica medica ai sensi del Decreto Legislativo 17.03.1995 n. 230 (“Attuazione delle Direttive 89/618Euratom, 90/641/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”) e successive modifiche ed integrazioni e del Decreto Legislativo 26.05.2000 n. 187 (“Attuazione della Direttiva 97/43Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche”), deve provvedere a quanto prescritto dai detti Decreti legislativi; - l’esperto qualificato è, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. u) del D. Lgs. 230/1995, “persona che possiede le cognizioni e l’addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o radio-tossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure stabilite nel Decreto”; - l’esperto in fisica medica è, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. i) del D. Lgs. 187/2000, “persona esperta nella fisica o nella tecnologia delle radiazioni applicata alle esposizioni che rientrano nel campo di applicazione del decreto, con una formazione ai sensi dell’articolo 7, comma 5, e che, se del caso, agisce o consiglia sulla dosimetria dei pazienti, sullo sviluppo e l’impiego di tecniche e attrezzature complesse, sull’ottimizzazione, sulla garanzia di qualità, compreso il controllo della qualità e il controllo dei livelli diagnostici di riferimento ai sensi degli artt. 4 comma 3 e 6 comma 5, e su altri problemi riguardanti la radioprotezione relativa alle esposizioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva”; - il dottor Nicolò Erre è Fisico Specialista in Fisica Sanitaria ai sensi dell’art. 7 comma 5 del D. Lgs. 187/2000 ed Esperto Qualificato ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. u) e degli artt. 77 e ss. del D. Lgs. 230/1995, iscritto all’Elenco nazionale con il n. 836 e con abilitazione di II grado; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE. Articolo 1. Oggetto della convenzione. In ottemperanza al D. Lgs. 230/1995 ed al D. Lgs. 187/2000, l’Azienda affida al Professionista un incarico di consulenza e collaborazione, cosi come meglio specificato nell’articolo 2 della presente convenzione, per: - gli adempimenti previsti dagli articoli 61 e 79 e seguenti del detto decreto legislativo n. 230/1995 e per ogni altro adempimento previsto dallo stesso decreto, dalle norme di leggi e regolamenti di esecuzione e le eventuali modifiche normative successive sulla medesima materia, a carico dell’esperto qualificato; - gli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del detto decreto legislativo n. 187/2000, per la rilevazione dei Livelli Diagnostici di Riferimento ai sensi degli artt. 4 comma 3, 6 comma 5 e per ogni altro adempimento previsto dallo stesso decreto, dalle nonne di leggi e regolamenti di esecuzione del medesimo, a carico dell’esperto in fisica medica. Il Professionista accetta tale incarico, garantendo di profondere l’impegno e la professionalità necessari per il conseguimento del miglior risultato. Articolo 2. Responsabilità e doveri dell’esperto qualificato. Il Professionista, in qualità di Esperto in Fisica medica provvede a tutte le incombenze che la normativa di cui all’articolo 1 affida alla propria competenza, coadiuvando ciascun responsabile degli impianti radiologici e collaborando con i Responsabili dei Servizi dell’Azienda di volta in volta interessati. Per espressa volontà delle parti e per scelta libera e consapevole del Professionista ed in conformità alla normativa vigente, il rapporto costituito con la presente convenzione deve intendersi, ad ogni effetto, di natura autonoma e libero-professionale, e pertanto il Professionista eseguirà le prestazioni senza alcun vincolo di subordinazione, nei giorni e negli orari concordati con il Direttore dell’unità operativa di Radiologia.. Per quanto sopra concordato le parti precisano che l’incarico cui è finalizzata la presente convenzione rimane regolato esclusivamente dal presente accordo nonché dalle disposizioni normative sul contratto d’opera professionale. Il Professionista risponde all’Azienda della correttezza, regolarità e precisa esecuzione delle prestazioni necessarie per la realizzazione delle attività di cui ai citati D.Lgs. 230/1995 e D. Lgs. 187/2000. Il Professionista è autorizzato ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., con il presente atto, al trattamento dei dati personali detenuti dall’Azienda per le attività istituzionali, ai fini dell’espletamento dell’incarico e nei limiti delle esigenze derivanti dallo stesso. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme il Professionista è, inoltre, tenuto a mantenere il segreto e a non dare informazioni e/o notizie di quanto sia venuto a conoscenza sia in occasione dell’attività, sia in relazione alla sua presenza nei locali dell’Azienda. Il Professionista presenterà periodicamente all’Azienda una relazione tecnico-descrittiva sulle attività svolte, sui risultati conseguiti, sulla regolare esecuzione delle prestazioni relative alle funzioni assegnate, e provvederà, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, all’effettuazione delle comunicazioni dalla stessa prescritte. Articolo 3. Obblighi dell’Azienda L’Azienda metterà a disposizione il personale, i mezzi, le attrezzature e le informazioni (che devono essere formalmente indicati dall’Esperto), assicurando all’Esperto le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, e provvederà a quanto previsto per i datori di lavoro dal D. Lgs. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni e dal D. Lgs. 187/2000. Articolo 4. Compenso Per tutti gli adempimenti sopra specificati ed ogni altro prescritto dalla vigente normativa in materia, l’Azienda corrisponderà al Professionista il compenso previsto dal vigente tariffario degli onorari professionali emanato dall’Associazione Nazionale Professionale degli Esperti Qualificati (ANPEQ), diminuito dello sconto del 35 % e maggiorato degli oneri di legge, da liquidare dietro presentazione di apposita fattura, alla quale il Professionista deve allegare le ricevute degli accessi effettuati. con la specificazione delle prestazioni eseguite e con l’apposito visto di approvazione della Direzione sanitaria del Presidio o Distretto ovvero del Responsabile del Servizio, di volta in volta interessati alle stesse. Articolo 5. Durata e decorrenza dell’incarico L’incarico professionale di cui al presente atto decorre dal 01/01/2007 ed avrà termine il 31/12/2007. La convenzione potrà essere oggetto di recesso, da parte dell’Azienda qualora la stessa sia successivamente in grado di far svolgere i compiti previsti dalla presente convenzione, ai sensi di legge, da personale dipendente dell’Azienda medesima. Articolo 6 - Registrazione del contratto La presente convenzione, scritta su sei pagine, in quanto soggetta al regime dell’I.V.A., sarà registrata solo in caso d’uso, ai sensi della Tariffa parte II art. 1, punto b) del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno in tal caso a carico della parte che intende richiederla. Fatto, letto, confermato e sottoscritto il Professionista il Direttore Generale della A.S.L. n. 2 di Olbia (dott. Nicolò Erre) (Dottor Giovanni Battista Cherchi)