CONVENZIONE TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI OLBIA E IL FISICO ESPERTO IN FISICA MEDICA ED ESPERTO QUALIFICATO DOTTOR NICOLO’ ERRE PER L’ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI ATTRIBUITI ALL’“ESPERTO RESPONSABILE” DELL’APPARECCHIATURA DI RISONANZA MAGNETICA DAL D.M. (Ministero Sanità) 02.08.1991 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. L’anno duemilasette il giorno _______________________________del mese di ________________________ con la presente scrittura privata in conformità della deliberazione A.S.L. n. 2 di Olbia n. 51 del 10/01/2007, TRA l’Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, con sede in Olbia nella Via Caduti sul Lavor n. 35, C.F.01687160901, in persona del Direttore Generale legale rappresentante dottor Giovanni Battista Cherchi, nato a Banari (SS) il 14/08/1953 e domiciliato al fini del presente atto presso la sede della A.S.L., d’ora innanzi denominata Azienda E il dottor Nicolò Erre, nato a Sassari il 19/02/1950 ed ivi residente in Via ______ n. _____, C.F.: RRENCL50B19I452V, Fisico Specialista in Fisica Sanitaria, Esperto qualificato in radioprotezione e, come da propria autocertificazione e da curriculum vitae agli atti, titolato per lo svolgimento dell’attività di Esperto Responsabile della sicurezza in Risonanza Magnetica ai sensi del D.M. 2.8.1991 (Ministero Sanità) e s.m. i.; d’ora innanzi denominato Professionista; PREMESSO CHE - l’Azienda, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, utilizza apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica; - l’Azienda, pertanto, deve provvedere a quanto prescritto dal D.M. 02.08.1991 (Ministero Sanità) “Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica” (G.U. 20.08.1991 n. 194 S.O.) e s.m.i., avvalendosi di un “Esperto Responsabile della sicurezza” (vds. All.ti 1 e 4 del D.M.) per l’espletamento di tutte le attività previste a carico del medesimo dal detto Decreto e dalla normativa vigente in materia; - l’Azienda non dispone di personale con la qualifica necessaria, ai sensi del citato Decreto, di “Esperto Responsabile della sicurezza dell’impianto (apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica)” (All.ti 1 e 4 D.M.), che proceda ai relativi adempimenti di legge per l’attivazione ed il funzionamento dell’impianto stesso; - il dottor Nicolò Erre è Fisico Specialista in Fisica Sanitaria, Esperto qualificato in radioprotezione e, come da propria autocertificazione e da curriculum vitae agli atti, titolato per lo svolgimento dell’attività di Esperto Responsabile della sicurezza in Risonanza Magnetica ai sensi del D.M. 2.8.1991 (Ministero Sanità) e s.m. e i.; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE. Articolo 1. Oggetto della convenzione. In ottemperanza al D.M. 2.8.1991 (Ministero Sanità) “Autorizzazione alla installazione ed uso di apparecchiature diagnostiche a risonanza magnetica” (G.U. 20.8.1991 n. 194 S.O.) e s.m. e i. ed alla normativa vigente in materia, l’Azienda affida al Professionista un incarico di consulenza e collaborazione, così come meglio specificato nell’articolo 2 della presente convenzione, per l’espletamento - nei modi e termini stabiliti dalle norme degli adempimenti previsti dal detto D.M. e s.m. e i., ivi compresi i prescritti controlli di qualità, e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente in materia, a carico dell’ “Esperto Responsabile della sicurezza dell’impianto (apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica)” (All.ti 1 e 4 D.M.); Il Professionista accetta tale incarico, garantendo di profondere l’impegno e la professionalità necessari per il conseguimento del miglior risultato. Articolo 2. Responsabilità e doveri dell’Esperto Responsabile ex D.M. 02.08.1991. Il Professionista, in qualità di “Esperto Responsabile della sicurezza dell’impianto (apparecchiatura diagnostica a risonanza magnetica)” (All.ti 1 e 4 D.M), provvede a tutte le incombenze che la normativa di cui al citato Decreto, e/o comunque vigente in materia, demanda appunto all’ “Esperto Responsabile”, coadiuvando il Responsabile medico dell’attività dell’impianto e collaborando con il Responsabile del Servizio Sanitario dell’Azienda interessato. Per espressa volontà delle parti e per scelta libera e consapevole del Professionista ed in conformità alla normativa vigente, il rapporto costituito con la presente convenzione deve intendersi, ad ogni effetto, di natura autonoma e libero-professionale, e pertanto il Professionista eseguirà le prestazioni senza alcun vincolo di subordinazione, negli orari che autonomamente determinerà, previa la comunicazione e la necessaria concertazione con i Responsabili aziendali di cui sopra. Per quanto sopra concordato le parti precisano che l’incarico cui è finalizzata la presente convenzione rimane regolato esclusivamente dal presente accordo nonché dalle disposizioni normative sul contratto d’opera professionale. Il Professionista risponde all’Azienda della correttezza, regolarità e precisa esecuzione delle prestazioni necessarie per la realizzazione delle attività di cui al citato D.M. 02.08.1991 (Ministero Sanità) e s.m. e i. Il Professionista è autorizzato ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., con il presente atto, al trattamento dei dati personali detenuti dall’Azienda per le attività istituzionali, ai fini dell’espletamento dell’incarico e nei limiti delle esigenze derivanti dallo stesso. Fermo restando il rispetto delle vigenti norme il Professionista è, inoltre, tenuto a mantenere il segreto e a non dare informazioni e/o notizie di quanto sia venuto a conoscenza sia in occasione dell’attività, sia in relazione alla sua presenza nei locali dell’Azienda. Il Professionista presenterà periodicamente all’Azienda una relazione tecnico-descrittiva sulle attività svolte, sui risultati conseguiti, sulla regolare esecuzione delle prestazioni relative alle funzioni assegnate, e provvederà, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, all’effettuazione delle comunicazioni dalla stessa prescritte. Articolo 3. Obblighi dell’Azienda L’Azienda metterà a disposizione il personale, i mezzi, le attrezzature e le informazioni necessari all’espletamento dell’incarico, assicurando al Professionista le condizioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti, e provvederà a quanto di propria competenza ai sensi del citato Decreto. Articolo 4. Compenso Per tutti gli adempimenti sopra specificati ed ogni altro eventualmente prescritto per l’Esperto Responsabile dalla vigente normativa in materia, l’Azienda corrisponderà al Professionista il compenso onnicomprensivo annuo di €3.000,00 (euro tremila/00) oltre oneri di legge (contributo previdenziale e I.V.A.), da liquidare in due rate semestrali posticipate (di regola, nei mesi di luglio e gennaio) dietro presentazione di apposita fattura, alla quale il Professionista deve allegare prospetto di specificazione delle prestazioni eseguite con l’apposito visto di approvazione del Responsabile medico dell’impianto. Articolo 5. Durata e decorrenza dell’incarico L’incarico professionale di cui al presente atto decorre dal 01/01/2007 fino al 31/12/2007. La convenzione potrà essere oggetto di recesso, da parte dell’Azienda, qualora la stessa sia successivamente in grado di far svolgere i compiti in essa previsti ai sensi di legge, da personale dipendente dell’Azienda medesima. Articolo 6 - Registrazione del contratto La presente convenzione, scritta su cinque pagine, in quanto soggetta al regime dell’IVA., sarà registrata solo in caso d’uso, ai sensi della Tariffa parte II, art. 1, punto b) del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. Le spese di registrazione saranno in tal caso a carico della parte che intende richiederla. Fatto, letto, confermato e sottoscritto. IL PROFESSIONISTA IL DIRETTORE GENERALE (Dottor Nicolò Erre) DELLA A.S.L. n. 2 (Giovanni Battista Cherchi)